Contributi statali e incentivi fiscali per la realizzazione di un impianto geotermico
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), proroga al 2010 gli incentivi fiscali per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici.
Rispetto alla precedente (finanziaria 2007) sono state introdotte alcune modifiche che riguardano specificatamente le pompe di calore (D.M. 7 Aprile 2008), ovvero riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle societa) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Oltre a includere le spese sostenute per la riqualificazione energetica dell'edificio, la ristrutturazione con isolamento termico (isolamento, infissi o coperture) di edifici o parte di essi) la installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, le riduzioni di Irpef e Ires riguardano in particolare le spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Nel caso specifico di un impianto geotermico, sostituendo sistemi di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza, è possibile godere di importanti incentivi fiscali: viene infatti riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 % delle spese.
Il limite massimo è di 30.000 € (ovvero il 55 % di 54.545,45 €) e la detrazione può essere ripartita da un minimo di 3 ad un massimo di 10 quote annuali di pari importo.
La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per gli stessi interventi, mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.
Possono fruire degli incentivi fiscali tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi agli incentivi fiscali le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, societa di persone, societa di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attivita commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire degli incentivi anche i titolari di un diritto reale sull'immobile, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini e chi detiene l'immobile in comodato.
Gli interventi sulle pompe di calore che portano ad una agevolazione fiscale sono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompa calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
In questa agevolazione sono compresi anche gli interventi riguardanti la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore.
Sono esclusi dagli incentivi fiscali, invece, la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo, così come le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.
La legge finanziaria 2008 contempla, a titolo di esempio che rientra negli incentivi, la sostituzione della caldaia (o pompa di calore) con una nuova ad alta efficienza, mentre non è previsto mantenere la caldaia e sostituire il condizionatore.
Per poter accedere agli sgravi è necessario dimostrare che le apparecchiature sono particolarmente performanti. Senza la necessità di compiere alcuna comunicazione preventiva al fisco, è l'asseverazione di un tecnico qualificato ad attestare la rispondenza dell'intervento ai requistiti previsti dalla legge oppure, nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l'asseverazione puo essere sostituita da una certificazione dei produttori delle pompe di calore che attesti il rispetto dei requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Le spese per le quali è possibile fruire degli incentivi fiscali e della detrazione del 55% comprendono i prodotti, i costi per i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico e le prestazioni professionali necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati sia per acquisire la documentazione richiesta per fruire del beneficio.
Contributi statali e incentivi fiscali per la realizzazione di un impianto geotermico
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), proroga al 2010 gli incentivi fiscali per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici.
Rispetto alla precedente (finanziaria 2007) sono state introdotte alcune modifiche che riguardano specificatamente le pompe di calore (D.M. 7 Aprile 2008), ovvero riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle societa) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Oltre a includere le spese sostenute per la riqualificazione energetica dell'edificio, la ristrutturazione con isolamento termico (isolamento, infissi o coperture) di edifici o parte di essi) la installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, le riduzioni di Irpef e Ires riguardano in particolare le spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Nel caso specifico di un impianto geotermico, sostituendo sistemi di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza, è possibile godere di importanti incentivi fiscali: viene infatti riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 % delle spese.
Il limite massimo è di 30.000 € (ovvero il 55 % di 54.545,45 €) e la detrazione può essere ripartita da un minimo di 3 ad un massimo di 10 quote annuali di pari importo.
La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per gli stessi interventi, mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.
Possono fruire degli incentivi fiscali tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi agli incentivi fiscali le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, societa di persone, societa di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attivita commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire degli incentivi anche i titolari di un diritto reale sull'immobile, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini e chi detiene l'immobile in comodato.
Gli interventi sulle pompe di calore che portano ad una agevolazione fiscale sono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompa calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
In questa agevolazione sono compresi anche gli interventi riguardanti la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore.
Sono esclusi dagli incentivi fiscali, invece, la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo, così come le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.
La legge finanziaria 2008 contempla, a titolo di esempio che rientra negli incentivi, la sostituzione della caldaia (o pompa di calore) con una nuova ad alta efficienza, mentre non è previsto mantenere la caldaia e sostituire il condizionatore.
Per poter accedere agli sgravi è necessario dimostrare che le apparecchiature sono particolarmente performanti. Senza la necessità di compiere alcuna comunicazione preventiva al fisco, è l'asseverazione di un tecnico qualificato ad attestare la rispondenza dell'intervento ai requistiti previsti dalla legge oppure, nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l'asseverazione puo essere sostituita da una certificazione dei produttori delle pompe di calore che attesti il rispetto dei requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Le spese per le quali è possibile fruire degli incentivi fiscali e della detrazione del 55% comprendono i prodotti, i costi per i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico e le prestazioni professionali necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati sia per acquisire la documentazione richiesta per fruire del beneficio.