• Impianti elettrici
Il DPR n. 462 del 2001 obbliga il datore di lavoro ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica obbligatoria.
Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'AUSL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica Europea UNI CEI.
Al termine delle verifiche il soggetto che le ha eseguite rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
Il DECRETO n. 37 del 2008 (che sostituisce la vecchia LEGGE n. 46 del 1990) obbliga all’art. 8 il Committente o il Proprietario dell’impianto ad adottare tutte le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
• Impianti termoidraulici
Il DPR n. 412 del 1993 + DPR n. 551 del 1999 + DLgs n. 311 del 2006 obbligano la manutenzione annuale della caldaia che gestisce gli impianti di riscaldamento e la verifica biennale dell’evacuazione fumi dalla quale si riesce a risalire al rendimento della caldaia stessa. Tale parametro dovrà essere conforme a quanto previsto nei riferimenti normativi sopra indicati.