Via libera alla cessione del credito a terzi dei crediti d’imposta del 65%, 70% e 75% per il risparmio energetico qualificato da parte di tutti i contribuenti (incapienti e non), non solo per i lavori sulle parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari (abitative e non). Solo gli incapienti potranno cedere la detrazione fiscale alle banche.
La Legge di Stabilità 2018 non prevede la possibilità di cedere a terzi il 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. È stata confermata, invece, la possibilità di cessione del credito d’imposta derivante dalla detrazione Irpef o Ires, per gli interventi antisismici sulle “parti comuni”, pari al 75% (riduzione di una classe di rischio) o all’85% (riduzione di due classi) (articolo 16, comma 1-quinquies, DL 63/2013).
Confermata la cessione del credito del 75% o 85%, previsto per l’acquisto, di unità immobiliari, sulle quali, dopo la demolizione e la ricostruzione dell’intero edifico, l’impresa ha effettuato interventi antisismici. Nessuna possibilità di cessione, invece, per le altre detrazioni per gli interventi antisismici, e per la riqualificazione energetica (elevata all’85% se la riduzione è di 2 classi).
Cessione del credito per gli incapienti
Dal 2018, gli incapienti (contribuenti con meno di 8.000 euro lordi di reddito 2017), possono cedere il corrispondente credito d’imposta del 65%, per intero e non in parte, ai fornitori e altri soggetti privati, come ad esempio gli istituti di credito e intermediari finanziari, con facoltà di questi ultimi di “successiva cessione”, non a banche (articolo 2, comma 2, lettera c, provvedimento 28 agosto 2017), in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno successivo (articolo 14, comma 2-ter, DL 63/2013). Il credito d’imposta sale al 70% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo ovvero del 75% se si consegue un miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva “almeno” pari alla qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015, articolo 14, comma 2-quater, Dl 63/2013).
La cessione del credito può essere effettuata a favore:
– dei fornitori che hanno eseguito gli interventi
– di altri soggetti privati, compresi istituti di credito (cioè, banche) e intermediari finanziari.
I cessionari, a loro volta, hanno la facoltà di successiva cessione del credito.
La detrazione non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni.
Cessione del credito per tutti i contribuenti
Dal 2018, per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato, quindi, non solo per quelli su parti comuni condominiali, che interessino più del 25% dell’involucro dell’edificio (come previsto per il 2017), ma anche per tutti quelli su singole unità immobiliari, tutti i contribuenti (anche se non incapienti), possono cedere il corrispondente credito d’imposta del 65-70-75%, per intero e non in parte, ai fornitori e ad altri soggetti privati, ma non alle banche, con facoltà di questi ultimi di “successiva cessione”, non a banche (articolo 2, comma 2, lettera c, provvedimento 28 agosto 2017), in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno successivo (articolo 14, comma 2-sexies, DL 63/2013).
La cessione può essere effettuata a favore:
– dei fornitori che hanno eseguito gli interventi
– di altri soggetti privati, esclusi banche e intermediari finanziari.
I cessionari, a loro volta, hanno la facoltà di successiva cessione del credito.
La detrazione non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni.
Credito cedibile
Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante a seconda della diversa tipologia di intervento (65%, 70% o 75%).
Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori (per la quota a lui imputabile) o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
A sua volta, il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.
Il credito d’imposta ceduto ai fornitori é disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura.
Ut
ilizzo del credito d’imposta in compensazione
Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione. Sarà opportuno presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Alla compensazione non si applicano i limiti quantitativi previsti dall’articolo 34, legge 388/2000.
Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 viene scartato.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello di versamento tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia.
La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.